Testamento olografo

Il testamento olografo si configura come la forma testamentaria più semplice, diffusa ed economica, è disciplinato all’art. 602 c.c. che individua tre requisiti essenziali: l’autografia, la sottoscrizione e la data.

L’autografia, è quel requisito in forza del quale il testamento deve essere redatto di “proprio pugno” dal testatore, in tutte le sue parti, senza rimettere all’ausilio di un terzo. Il contenuto del testamento olografo deve essere costituito dalle ultime volontà del testatore, non importa se il testamento viene redatto sottoforma di lettera, né il mezzo utilizzato dal testatore per scrivere (penna, gesso, carbone), né il materiale sul quale è stato inciso (legno, carta, pietra). Può contenere disegni ed essere redatto in dialetto o in una delle c.d. “lingue morte”.

La sottoscrizione è disciplinata al secondo comma dell’art 602 c.c., secondo il disposto normativo la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni, tuttavia secondo la giurisprudenza prevalente, in caso di mancanza di spazio “la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà può essere apposta a margine o in altra parte della scheda” (Cass. n. 14119/2014). La sottoscrizione non deve essere, necessariamente, costituita dal nome e dal cognome del testatore, può essere costituita da una sigla o dal soprannome, purché sia, senza incertezze, riconducibile al suo autore.

Ultimo requisito, previsto al terzo comma, è quello della data che deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Tale indicazione è di fondamentale importanza, poiché nel caso esistessero più atti complementari, la stessa deve essere utilizzata a riferimento per individuare l’atto datato per ultimo o per valutare se al momento della sottoscrizione il testatore era un soggetto capace di intendere e di volere. Anche la data può essere inserita in ogni parte del testo.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, il difetto della volontà del testatore, determinerebbe l’invalidità del testamento. Sul punto è stato stabilito: “ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 8490/2012).

In conclusione, il testamento olografo è un atto mortis causa, finalizzato al regolamento dei rapporti giuridici del testatore dopo la sua morte, pertanto è un atto revocabile o modificabile, fino al suo ultimo istante di vita, ex art. 679 c.c., non ha effetto qualunque clausola o condizione volta a derogare tale principio.

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