Pignoramento presso terzi

Secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile, i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in vari modi, differenti a seconda che questi siano mobili o immobili e che si trovino nella disponibilità del debitore o di un terzo.

La forma di pignoramento in questione concerne proprio questa ultima ipotesi, ed è regolata dagli articoli da 543 a 551 del codice di procedura civile. Nello specifico l’art. 543 c.p.c. ne prevede due distinte forme a seconda dell’oggetto: anzitutto qualora il terzo sia in possesso di beni del debitore, in secondo luogo quando il debitore vanti crediti nei confronti del terzo, che può essere la banca, il datore di lavoro, l’ente di previdenza etc. In altre parole, questo istituto consente al creditore di pignorare, non già i beni attualmente nella disponibilità materiale del debitore, ma quelli che ancora non si trovano nel suo possesso. Proprio per ciò, il terzo viene definito “debitore del debitore”, ed è destinatario della notifica dell’atto di pignoramento, il quale viene gli intima di consegnare, direttamente al creditore – e non già al debitore – la somma pignorata. In sostanza, questo significa che il debitore pignorato non potrà più pretendere, dal proprio debitore le somme o i beni che questi gli deve, poiché esse dovranno essere versate direttamente al creditore procedente.

Chiarito in cosa consiste, occorre volgere lo sguardo alla forma dell’atto di pignoramento presso terzi ed alla relativa procedura. L’istituto è caratterizzato da una serie di elementi delineati espressamente dal codice (art. 543). Anzitutto, l’atto di pignoramento deve contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento, come previsto in via generale dall’articolo 492 c.p.c. In secondo luogo deve riportare l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. del creditore procedente. L’atto deve infine contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c., e l’invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547, con l’avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che se il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.

Occorre infine dare conto della previsione, contenuta nell’art. 545, di una serie di crediti impignorabili: non tutti i beni del debitore possono cioè essere sottoposti a pignoramento. Tra questi il codice annovera “i crediti alimentari”, i “crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento” e i “sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”. Inoltre, con riferimento alle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

La recente riforma di cui al d.l. n. 83/2015 ha introdotto nuovi limiti per i quali possono essere pignorate solo parzialmente e comunque solo fino alla misura di un quinto o nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato esclusivamente per crediti alimentari. Senza scendere troppo nel dettaglio, basti sapere che altre specifiche soglie sono previste dal decreto legge 83/2015 e che, in ogni caso, superati i predetti limiti, la parte del pignoramento che risulti eccedente sarà considerata inefficace.

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