Separazione consensuale

Ai sensi degli artt. 151 e segg. c.c., i coniugi possono, allorquando la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile, chiedere la separazione personale.

Il Codice Civile prevede che entrambi i coniugi possano rivolgersi congiuntamente al Giudice del Tribunale competente secondo la residenza dei coniugi, affinché pronunci la separazione personale; in questo caso, la domanda si presenta con ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale e contiene al suo interno le condizioni che i coniugi intendono far omologare dal Magistrato.

L’ordinamento italiano, difatti, prevede che le condizioni concordate debbono tutelare i soggetti deboli che compongono la famiglia, ovvero uno dei due coniugi (soprattutto nel caso in cui una delle due parti non abbia un lavoro retribuito) e i figli della coppia: in particolare, verificherà se i coniugi hanno concordato a chi assegnare la casa coniugale, con quale dei due genitori risiederanno prevalentemente i figli e le modalità di frequentazione dell’altro coniuge, nonché eventuali contributi al mantenimento che uno dei due coniugi dovrà versare all’altro o nei confronti dei figli.

Unitamente al ricorso è necessario depositare molteplici documenti che verranno consegnati al Giudice insieme all’atto depositato e che saranno tenuti in considerazione al momento dell’omologa della separazione: detti documenti sono il certificato di matrimonio o l’estratto per riassunto di matrimonio (documento richiedibile presso il Comune ove si è tenuto il matrimonio) ed i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi.

Verificato che il ricorso congiunto contenga le predette determinazioni, il Presidente del Tribunale adìto fissa udienza innanzi a sé per la comparizione personale dei coniugi: nel corso di questa udienza il Magistrato è tenuto a tentare la conciliazione tra le parti; nel caso in cui dia esito negativo, darà lettura delle condizioni indicate in ricorso e ottenuta la conferma da parte dei coniugi e la loro sottoscrizione in calce alle condizioni, trasmetterà il fascicolo al Pubblico Ministero, affinché autorizzi l’omologazione della separazione.

Una volta ottenuto il provvedimento di omologa della separazione, sarà possibile estrarre le copie autentiche ed esecutive del decreto che si rendono necessarie.

Con il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014, sono stati introdotti nell’ordinamento procedimenti alternativi per ottenere una pronuncia di separazione dei coniugi: la negoziazione assistita e l’omologa innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

La negoziazione assistita è usufruibile da tutte le coppie di coniugi che sono intenzionate a separarsi legalmente e prevede che i medesimi, con l’ausilio dei propri difensori, possano raggiungere un accordo che verrà omologato successivamente senza necessità di comparire innanzi al Presidente del Tribunale.

L’omologa innanzi all’Ufficiale di Stato Civile è usufruibile dai coniugi che non hanno figli minori (e, pertanto, non necessitano di provvedimenti a tutela degli stessi) e prevede la sottoscrizione delle condizioni innanzi all’Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di residenza.

Trascorsi sei mesi dall’omologa di separazione (sia a seguito di udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale sia a seguito di accordo sottoscritto mediante una delle procedure alternative), è possibile presentare ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

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