Art 492 bis – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

L’art. 492 bis c.p.c. (“ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”) è stato introdotto con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, che ha determinato una nuova forma di ricerca dei beni da pignorare che si distingue in modo radicale dalla precedente. La più evidente novità della nuova norma rispetto alla precedente attiene al momento in cui la ricerca può essere effettuata perché essa, infatti, di regola precede ora il tentativo di espropriazione.

E pertanto, in via transitoria, l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. prevede che il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, possa ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

L’istanza di cui all’art. 492 bis co. 1 c.p.c. “deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’art. 547 c.p.c., dell’indirizzo di posta elettronica certificata”. Essa deve altresì essere accompagnata dal versamento del contributo unificato: l’art. 13 co. 1 quinquies ne stabilisce la misura (euro 43) e l’art. 14 co. 1 bis prescrive che tale contributo unificato debba essere corrisposto contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’accesso alle banche dati.

Tali banche dati sono:

  1. Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari.
  2. Pubblico Registro Automobilistico;
  3. Banche dati degli enti di previdenza.
  4. Le ulteriori banche dati di cui al decreto di attuazione del Ministero della Giustizia.

L’archivio dei rapporti finanziari è l’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: dagli enti pubblici, dalle aziende e dalle banche e da altri soggetti: in particolare, si ricorda che è fatto obbligo alle banche, alla società Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro (la “sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605” di cui all’art. 155 bis disp. att. c.p.c.).

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